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Pubblicato il 20/05/2011, 13:07
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Inviato da Antonio Santangelo
E' stato pubblicato il Decreto Sviluppo del governo sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 13 maggio 2011: il testo è entrato in vigore il giorno successivo.
Riporto qui l'articolo 1:

Credito di imposta per la ricerca scientifica

 

1. E' istituito, sperimentalmente per gli  anni  2011  e  2012,  un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti  di ricerca, in Universita' ovvero enti pubblici di ricerca.  Universita'ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i  progetti  cosi' finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc. con  altre  qualificate  strutture  di  ricerca,  anche  private,  di equivalente livello scientifico.  Altre  strutture  finanziabili  via credito  di  imposta  possono  essere  individuate  con  decreto  del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

2. Il credito di imposta compete in tre quote annuali  a  decorrere da ciascuno degli anni 2011 e  2012  per  l'importo  percentuale  che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Resta fermo che l'importo degli investimenti  in  progetti

di  ricerca  di  cui  al  comma   1   e'   integralmente   deducibile dall'imponibile delle imprese.

 

3. Operativamente:

a) per Universita' ed enti pubblici di ricerca si intendono:

1) le Universita',  statali  e  non  statali,  e  gli  Istituti Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti;

2) gli enti pubblici di  ricerca  di  cui  all'articolo  6  del Contratto collettivo  quadro  per  la  definizione  dei  comparti  di contrattazione per il quadriennio  2006-2009,  nonche'  l'ASI-AgenziaSpaziale Italiana;

3)  gli  organismi  di  ricerca  cosi'  come   definiti   dalla disciplina comunitaria in materia di  aiuti  di  Stato  a  favore  di ricerca, sviluppo e innovazione, n. 2006/C 323/01,  lettera  d),  del paragrafo 2.2;

b) il credito di imposta:

1) spetta per  gli  investimenti  realizzati  a  decorrere  dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in  corso  al  31  dicembre 2012;

2)  compete  nella  misura  del  90  per  cento   della   spesa incrementale  di  investimento  se  lo  stesso  e'  commissionato  ai soggetti di cui alla lettera a);

3)  deve  essere  indicato  nella  relativa  dichiarazione  dei redditi e non concorre alla formazione del  reddito  ne'  della  base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;

4) non rileva ai fini del rapporto di cui agli  articoli  61  e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e successive modificazioni;

5) e' utilizzabile esclusivamente  in  compensazione  ai  sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e successive modificazioni, con esclusione delle fattispecie di cui  al comma 2,  lettere  e),  f),  g),  h-ter)  e  h-quater)  del  medesimo articolo;

6) non e' soggetto al limite annuale  di  cui  all'articolo  1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

4. Le disposizioni applicative del presente articolo sono  adottate con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate.  Le disposizioni del presente articolo assorbono il  credito  di  imposta per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 25 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che e' conseguentemente soppresso.

 

5. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2011, di 180,8 milioni di  euro  per l'anno 2012, di 157,2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 91 milioni di euro per l'anno 2014. Ai sensi dell'articolo 17, comma  12,  della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze provvede al monitoraggio  degli  oneri  di  cui  al  presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di  verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni,  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione  lineare, fino alla  concorrenza  dello  scostamento  finanziario  riscontrato, delle  dotazioni  finanziarie,  iscritte  a   legislazione   vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del  2009,  delle  missioni  di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi  il Fondo per il finanziamento ordinario delle  universita', nonche' le risorse destinate alla ricerca e  al  finanziamento  del  cinque  per mille dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  nonche'  il fondo di cui alla  legge  30  aprile  1985,  n.  163,  e  le  risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.

 

Il Ministro dell'economia e delle  finanze  riferisce  senza  ritardo alle Camere  con  apposita  relazione  in  merito  alle  cause  degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.

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